Minori. Camera, ddl contro pedofilia: ecco i nuovi reati
Roma, 18 gen. - Parte nell'aula della Camera il dibattito sul ddl di ratifica della Convenzione di Lanzarote, primo strumento internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Il provvedimento da' esecuzione alla convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e stabilisce norme di adeguamento dell'ordinamento interno introducendo delle novita' nel codice penale, come i nuovi reati di pedofilia e pedopornografia culturale o l'adescamento via internet. Il disegno di legge rende poi piu' severe le pene per gli abusi sui minori. Ecco cosa contiene il testo, nove articoli in tutto, licenziato giovedi' scorso dalla commissioni riunite Giustizia e Affari esteri e che ora attende il via libera dell'aula.
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA CULTURALE. Il nuovo articolo 414-bis (pedofilia e pedopornografia culturale) punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di questi delitti. ADESCAMENTO DI MINORENNI VIA INTERNET. E' un'altra novita'. Il delitto di adescamento di minorenni viene sanzionato con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
AUTORITA' NAZIONALE. L'Italia designa il ministero dell'Interno come autorita' nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.
PROSTITUZIONE MINORILE. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di eta' inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Chiunque compie atti sessuali con un miore fra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Se il minore non ha ancora compiuto i 16 anni, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. In caso di prostituzione minorile sara' escluso il patteggiamento.
ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena e' diminuita da un terzo fino alla meta' nei confronti di chi, pur avendo concorso al reato, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o se aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri colpevoli.
INSEGNANTI INTERDETTI A VITA E ALTRE PENE ACCESSORIE. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Le altre pene accessorie sono le seguenti: interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; perdita della potesta' genitoriale; interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno; perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
AGGRAVANTI PER PARENTI, CONVIVENTI, EDUCATORI, INSEGNANTI: Sono previste per chi compie atti sessuali con minori verso i quali ha una posizione di autorita' o influenza. Il testo cosi' recita: l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena e' inflitta a chiunque fa assistere un minore di 14 anni al compimento di atti sessuali, o se mostra allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Anche in questo caso la pena e' aumentata fino alla meta' quando il colpevole approfitti della sua posizione di influenza o autorita' sul minore.
TESTIMONIANZE MINORI ANCHE FUORI DA AULE TRIBUNALI. In caso di incidente probatorio per le indagini su prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, turismo sessuale, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minori, l'assunzione della testimonianza di un minore di 16 anni puo' avvenire anche al di fuori delle aule del tribunale. Sara' il giudice a stabilisce il luogo, il tempo e le modalita' particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio. A tale fine l'udienza puo' svolgersi o presso strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
GRATUITO PATROCINIO. Le vittime di abusi possono essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
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